Per la Cassazione le festività soppresse sono ferie retribuite ad ogni effetto.

Per la Cassazione le festività soppresse sono ferie retribuite ad ogni effetto.

La Corte di Cassazione l’ordinanza n. 5051/26 pubblicata lo scorso 6 marzo, ha stabilito che le cosiddette festività soppresse (4 giorni aboliti negli anni ’70: San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e Santi Pietro e Paolo) devono essere considerate ferie retribuite a tutti gli effetti, e non semplici permessi.

Questo comporta che:

  • Devono avere lo stesso trattamento economico delle ferie, quindi essere pagate come se fossero giornate lavorate.
  • Nella retribuzione vanno incluse anche indennità, compensi extra e buoni pasto.
  • Non possono essere trattate come permessi “minori” con meno tutele.

Inoltre:

  • Se non vengono utilizzate, non si perdono, ma devono essere pagate alla fine del rapporto di lavoro.
  • Il datore di lavoro deve dimostrare di aver dato al dipendente la possibilità di usarle, altrimenti deve indennizzarle.
  • Possono anche essere gestite tramite banca ore, distribuendole come riduzioni dell’orario durante l’anno.

 In sintesi: questa decisione rafforza i diritti dei lavoratori, garantendo che questi 4 giorni siano trattati come vere ferie, senza perdite economiche.

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