La Corte di Cassazione l’ordinanza n. 5051/26 pubblicata lo scorso 6 marzo, ha stabilito che le cosiddette festività soppresse (4 giorni aboliti negli anni ’70: San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e Santi Pietro e Paolo) devono essere considerate ferie retribuite a tutti gli effetti, e non semplici permessi.
Questo comporta che:
- Devono avere lo stesso trattamento economico delle ferie, quindi essere pagate come se fossero giornate lavorate.
- Nella retribuzione vanno incluse anche indennità, compensi extra e buoni pasto.
- Non possono essere trattate come permessi “minori” con meno tutele.
Inoltre:
- Se non vengono utilizzate, non si perdono, ma devono essere pagate alla fine del rapporto di lavoro.
- Il datore di lavoro deve dimostrare di aver dato al dipendente la possibilità di usarle, altrimenti deve indennizzarle.
- Possono anche essere gestite tramite banca ore, distribuendole come riduzioni dell’orario durante l’anno.
In sintesi: questa decisione rafforza i diritti dei lavoratori, garantendo che questi 4 giorni siano trattati come vere ferie, senza perdite economiche.


