Utilizzo dell'avanzo di amministrazione “libero” previa verifica degli equilibri di bilancio

Utilizzo dell’avanzo di amministrazione “libero” previa verifica degli equilibri di bilancio

Nuove regole sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione “libero” negli enti locali: il suo impiego deve essere subordinato alla verifica degli equilibri di bilancio.

Con l’approvazione del rendiconto 2025, i Comuni possono applicare l’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e l’avanzo “libero”, ma solo dopo aver verificato la solidità finanziaria dell’ente.

La modifica dell’articolo 187 del TUEL introdotta dalla legge 199/2026 ha reso più semplice l’utilizzo dell’avanzo libero, senza però modificare le priorità obbligatorie di destinazione delle risorse, che restano:

  • copertura dei debiti fuori bilancio;
  • salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La norma richiama l’articolo 193 del TUEL, che impone al Consiglio comunale di:

  • effettuare almeno una volta l’anno (entro il 31 luglio) una verifica degli equilibri di bilancio;
  • attestare formalmente se il bilancio è in equilibrio oppure in squilibrio.

Questa attestazione deve essere supportata:

  • da una relazione tecnica del responsabile finanziario;
  • da analisi fondate sulla situazione reale della gestione.

La procedura di controllo è articolata e coinvolge:

  • tutti i responsabili dei servizi;
  • la verifica della gestione corrente e prospettica;
  • il controllo di competenza, residui, cassa, andamento economico-finanziario complessivo.

Vengono coinvolti anche gli organismi esterni collegati all’ente. L’utilizzo dell’avanzo libero è consentito solo se gli equilibri finanziari risultano effettivamente garantiti; non esistono situazioni di squilibrio da sanare prioritariamente.

Se emergono squilibri, l’avanzo deve prima essere destinato al loro ripristino e solo successivamente può essere utilizzato per altre finalità, come investimenti o nuove spese.

In definitiva l’avanzo “libero” non rappresenta una disponibilità automaticamente spendibile: il suo utilizzo deve essere prudente, certificato e compatibile con la stabilità finanziaria dell’ente locale.

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