Nuove regole sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione “libero” negli enti locali: il suo impiego deve essere subordinato alla verifica degli equilibri di bilancio.
Con l’approvazione del rendiconto 2025, i Comuni possono applicare l’avanzo di amministrazione destinato agli investimenti e l’avanzo “libero”, ma solo dopo aver verificato la solidità finanziaria dell’ente.
La modifica dell’articolo 187 del TUEL introdotta dalla legge 199/2026 ha reso più semplice l’utilizzo dell’avanzo libero, senza però modificare le priorità obbligatorie di destinazione delle risorse, che restano:
- copertura dei debiti fuori bilancio;
- salvaguardia degli equilibri di bilancio.
La norma richiama l’articolo 193 del TUEL, che impone al Consiglio comunale di:
- effettuare almeno una volta l’anno (entro il 31 luglio) una verifica degli equilibri di bilancio;
- attestare formalmente se il bilancio è in equilibrio oppure in squilibrio.
Questa attestazione deve essere supportata:
- da una relazione tecnica del responsabile finanziario;
- da analisi fondate sulla situazione reale della gestione.
La procedura di controllo è articolata e coinvolge:
- tutti i responsabili dei servizi;
- la verifica della gestione corrente e prospettica;
- il controllo di competenza, residui, cassa, andamento economico-finanziario complessivo.
Vengono coinvolti anche gli organismi esterni collegati all’ente. L’utilizzo dell’avanzo libero è consentito solo se gli equilibri finanziari risultano effettivamente garantiti; non esistono situazioni di squilibrio da sanare prioritariamente.
Se emergono squilibri, l’avanzo deve prima essere destinato al loro ripristino e solo successivamente può essere utilizzato per altre finalità, come investimenti o nuove spese.
In definitiva l’avanzo “libero” non rappresenta una disponibilità automaticamente spendibile: il suo utilizzo deve essere prudente, certificato e compatibile con la stabilità finanziaria dell’ente locale.
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