L’importante orientamento della Corte dei conti proviene dalla sentenza delle Sezioni Riunite in sede Giurisdizionale della Corte dei Conti n. 3/2026/QM/PROC in cui il cosiddetto danno d’immagine della Pubblica amministrazione può essere riconosciuto anche per reati diversi da quelli tipici contro la PA.
Non è più necessario che il reato sia direttamente contro la Pubblica amministrazione (come corruzione o peculato).
Qualsiasi reato commesso da un dipendente pubblico, se danneggia la reputazione dell’ente, può dar luogo a responsabilità per danno d’immagine.
Le Sezioni riunite della Corte dei conti chiariscono che:
- Il danno all’immagine non va interpretato in modo restrittivo.
- Conta l’effetto concreto sulla reputazione dell’ente, non solo il tipo di reato.
- La tutela riguarda valori fondamentali della PA: integrità, imparzialità e buon andamento.
La decisione della Corte nasce da un caso in cui un collaboratore parlamentare condannato per associazione mafiosa che, sfruttando il suo ruolo pubblico, ha favorito un’organizzazione criminale.
Anche se il reato non era “contro la PA” in senso stretto, è stato considerato lesivo dell’immagine dell’amministrazione.
In precedenza c’erano due orientamenti: Restrittivo ovvero danno d’immagine solo per reati contro la PA ed Estensivo anche altri reati, se incidono sull’ente.
La Corte ha scelto l’interpretazione estensiva.
In conclusione, viene affermato il principio che l’azione per danno d’immagine è possibile per tutti i reati che incidono negativamente sulla PA ampliando di conseguenza la responsabilità dei dipendenti pubblici


